Decreto fiscale 2016 (d.l. 193/2016) – definizione agevolata delle cartelle e degli atti di ingiunzione

E’ stata introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata le cartelle di pagamento, relative a posizioni assegnate agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2016, con l’esclusione di:

• risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (es. dazi doganali) e IVA all’importazione;
• somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
• crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
• somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione Europea;
• somme dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Qualora le cartelle siano oggetti di rateizzazione, il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti fino al 31.12.2016.

La sanatoria determina lo sgravio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Restano pertanto dovuti il capitale e gli interessi diversi da quelli di mora.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 5 rate; il termine per il versamento dell’ultima rata è fissato a settembre 2018.

Per accedere all’agevolazione bisogna presentare una domanda all’agente della riscossione entro il 31.03.2017, impegnandosi a rinunciare a eventuali contenziosi in corso. Entro il 31.05.2017, l’agente della riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme da pagare e termini per il pagamento.

La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.
Una volta presentata la domanda, l’agente della riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche; rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda.
Gli enti locali potranno prevedere la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, con modalità analoghe a quelle sopra illustrate.

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