Decreto fiscale 2016 (d.l. 193/2016) – novità varie

Nuovo termine per il versamento delle imposte sui redditi
A partire dal 2017 il termine per il pagamento di IPERF, IRES, IRAP, imposta sostitutiva per contribuenti minimi e forfetari, cedolare secca sulle locazioni, ecc. è spostato dal 16 giugno al 30 giugno. Analogamente è spostato dal 16 luglio al 30 luglio il termine per il pagamento con la maggiorazione dello 0,4%.
Resta fermo al 16 giugno il termine per il versamento dell’MU e della TASI.

Nuovo termine per le certificazioni uniche
A partire dalle certificazioni uniche relative al 2016, è stato spostato dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la
consegna delle certificazioni agli interessati. Rimane invece invariato il termine per l’invio delle certificazioni all’Agenzia delle entrate (7 marzo).

Studi di settore
A partire dall’esercizio 2017 (con effetto quindi sulle dichiarazioni che saranno presentate nel 2018) gli studi settore saranno sostituiti da “indici sintetici di affidabilità fiscale” che permetteranno di individuare i contribuenti più affidabili che godranno di diversi livelli di benefici. Per sapere se tale novità si tradurrà in un’effettiva riduzione delle informazioni da inserire nelle dichiarazioni e per sapere quali saranno i benefici riconosciuti ai contribuenti virtuosi, è necessario attendere un apposito decreto del Ministero dell’economia.

Rimborsi IVA
E’ stato aumentato da € 15.000,00 a € 30.000,00 il limite entro il quale è possibile chiedere il rimborso dell’IVA senza rilasciare garanzie e senza necessità del visto di conformità.

Cedolare secca
La mancata registrazione della proroga dei contratti di locazione soggetti alla cedolare secca non comporterà più, come finora, la perdita della tassazione agevolata e l’assoggettamento dei canoni alla tassazione ordinaria.

F24 per persone fisiche non titolari di partita IVA
Per le persone fisiche non titolari di partita IVA è stata reintrodotta la possibilità di pagare gli F24 “cartacei” in banca o in posta, a condizione che non contengano compensazioni. Restano fermi tutti gli altri limiti in vigore, in particolare:
• gli F24 che, per effetto delle compensazioni di imposta, hanno un saldo finale pari possono essere pagati solo per mezzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
• gli F24 che contengono compensazioni di imposta e hanno un saldo finale positivo possono essere pagati solo per mezzo dei servizi telematici della banche / poste e quelli dell’Agenzia delle entrate.
Si ricorda che i titolari di partita IVA non possono mai utilizzare l’F24 cartaceo.

Notifiche via PEC
A partire del 01.07.2017 la notifica alle imprese e ai professionisti degli atti di natura fiscale potrà essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata. Se la casella PEC risulta piena l’ufficio effettuerà un se-condo tentativo di consegna. Se anche a seguito di tale tentativo la casella PEC risulterà piena oppure se l’indirizzo non risulterà valido o attivo, la notifica sarà eseguita mediante deposito telematico sul sito inter-net della società InfoCamere e pubblicazione di un apposito avviso sull’home page del medesimo sito. L’ufficio darà quindi notizia al destinatario dell’avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata.
La notifica si intende perfezionata, per il destinatario, alla data di ricezione della PEC e, nel caso di deposito dell’atto presso Infocamere, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso sul sito internet della società.
Si raccomanda ai professionisti e alle imprese di mantenere attivo e monitorato il proprio indirizzo PEC.

Voluntary disclosure
Sono stati riaperti i termini per la “voluntary disclosure” ovvero del procedimento attraverso il quale le persone fisiche possono:
• regolarizzare i patrimoni detenuti all’estero per i quali non siano stati correttamente adempiuti gli obblighi dichiarativi;
• regolarizzare le violazioni nazionali relative alle imposte sui redditi e relative addizionali, IRAP e IVA.
La domanda va presentata entro il 31 luglio 2017 e può riguardare le violazioni commesse entro il 30.06.2016.

Movimenti di conto corrente
Il d.p.r. 600/1973 prevede che tutti i contribuenti siano tenuti a giustificare i versamenti in conto corrente, dando prova che di tali versamenti si è tenuto conto nella determinazione del reddito imponibile oppure che gli stessi sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito stesso. Ove il contribuente non sia in grado di fornire tale prova, i versamenti ingiustificati possono essere posti alla base di accertamenti fiscali.
Per le imprese e i professionisti la norma prevedeva che fossero posti alla base di possibili accertamenti anche i prelievi che non trovavano corrispondenza nelle scritture contabili e per i quali il contribuente non fosse in grado di indicare il beneficiario.
Fermo restando quanto previsto in tema di versamenti ingiustificati, il d.l. 193/2016 ha ora
• escluso la possibilità di procedere ad accertamenti nei confronti dei professionisti sulla base di prelievi ingiustificati, di qualsiasi ammontare;
• limitato la possibilità di procedere ad accertamenti nei confronti delle imprese sulla base di prelievi ingiustificati solo nel caso in cui tali prelievi siano di importo superiore a € 1.000,00 al giorno e comunque superiore a € 5.000,00 al mese.

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