Per effetto del jobs act, sono state abolite le c.d. prestazioni occasionali, cui si poteva ricorrere per prestazioni di durata non superiore a 30 giorni all’anno. Le collaborazioni aventi carattere saltuario possono ora essere inquadrate, ricorrendone i presupposti, solo come lavoro autonomo occasionale o lavoro accessorio.
Lavoro autonomo occasionale
Il lavoro autonomo occasionale, disciplinato dall’art. 2222 del codice civile, si distingue dall’abrogata collaborazione occasionale poiché caratterizzato da:
• mancanza di continuità della prestazione;
• mancanza di coordinamento: l’attività non deve essere svolta all’interno dell’azienda o dello studio professionale né nell’ambito del ciclo produttivo del committente.
Perché si possa configurare il lavoro autonomo occasionale sono richiesti:
• unicità della prestazione: il lavoratore riceve un unico incarico, anche se l’assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale;
• assenza di vincoli di orario;
• libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore;
• raggiungimento di un risultato;
• compenso determinato in funzione dell’opera eseguita o del servizio reso e privo pertanto del carattere della periodicità;
• assunzione del rischio economico da parte del lavoratore.
Il lavoro autonomo occasionale è soggetto a ritenuta d’acconto del 20% e, nel limite reddituale dell’anno di € 5.000,00 annui, è esente da contribuzione INPS.
Lavoro accessorio
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7.000,00 annui. Fermo restando tale limite, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a € 2.000,00 annui.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio può essere effettuato solo per mezzo dei voucher INPS.