Legge di bilancio per il 2017 – novità per professionisti e imprese

Tassazione delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità semplificata

A partire dall’esercizio 2017 le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata determinano il reddito non più secondo il principio di competenza (utilizzato fino all’esercizio 2016) ma secondo il principio di cassa. Ciò significa che i costi e i ricavi non rilevano più nell’esercizio in cui sono maturati ma nel’esercizio in cui sono pagati / incassati, con l’eccezione delle plusvalenze e delle minusvalenze, delle sopravvenienze, degli ammortamenti e degli accantonamenti che continuano a essere rilevati per competenza.
Nella determinazione del reddito per cassa non assumono più rilevanza le variazioni delle rimanenze; le rimanenze finali del 2016 si deducono integralmente nel 2017.
Le imprese in contabilità semplificata possono mantenere la tassazione per competenza optando per la tenuta della contabilità in forma ordinaria.

Tassazione delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria – IRI

A partire dall’esercizio 2017 le imprese individuali e le società di persone, purché in contabilità ordinaria, possono optare per una tassazione sostitutiva del reddito di impresa (denominata IRI), che in sintesi prevede che
• il reddito non prelevato dall’imprenditore individuale o dai soci sia soggetto a un’aliquota del 24%;
• il reddito prelevato dall’imprenditore individuale o dai soci sia soggetto alle ordinarie aliquote IRPEF (dal 23% al 43%).
L’opzione per il regime IRI ha durata pari a cinque periodi d’imposta.

Super ammortamenti

Sono stati prorogati anche per il 2017, sia per le imprese sia per i professionisti, i “super ammortamenti”; anche nel 2017 quindi il costo di acquisto di beni materiali strumentali nuovi è maggiorato del 40% ai fini della determinazione dell’ammontare fiscalmente deducibile delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
L’agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che entro il 31.12.2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
A differenza dall’agevolazione in corso nel 2016, è ora escluso dai “super ammortamenti” l’acquisto di veicoli e altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata e cioè:
• veicoli aziendali non esclusivamente strumentali
• veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti
• veicoli dei professionisti e degli di agenti.
Beneficia quindi della maggiorazione del 40% solo l’acquisto di veicoli esclusivamente strumentali (autocarri) o adibiti a uso pubblico (es. taxi).

Iper ammortamenti

Per gli investimenti effettuati nel 2017 o entro il 30.06.2018 (a condizione che entro il 31.12.2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione)
• in beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
• in sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
• in dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro
il costo di acquisto ai fini della determinazione dell’ammontare fiscalmente deducibile delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria è maggiorato del 150%.
Per chi beneficia degli “iper ammortamenti” è prevista inoltre la maggiorazione del 40%, ai fini fiscali, del costo di acquisto di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi agli investimenti agevolati in beni materiali.
Per beneficiare degli “iper ammortamenti” è necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata da un soggetto abilitato che attesti che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste dalla norma ai fini dell’agevolazione ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La perizia può essere sostituita da un’autocertificazione del legale rappresentante per i beni aventi un costo di acquisizione non superiore a € 500.000,00.

Assegnazione e cessione dei beni ai soci

Sono state prorogate fino al 30.09.2017 le agevolazioni per l’assegnazione e la cessione ai soci dei beni immobili non strumentali e i beni mobili iscritti nei pubblici registri non strumentali, con il pagamento di un’imposta sostitutiva (per maggiori informazioni in proposito si veda la nostra circolare n. 4/2016).
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato in due rate scadenti il 30.11.2017 e il 16.06.2018.
Estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale
Sono state prorogate fino al 31.05.2017 le agevolazioni per l’estromissione dal regime d’impresa degli immobili strumentali posseduti dagli imprenditori individuali con il pagamento di un’imposta sostitutiva (per maggiori informazioni in proposito si veda la nostra circolare n. 4/2016).
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato in due rate scadenti il 30.11.2017 e il 16.06.2018.

Rivalutazione dei beni d’impresa

Sia per le imprese individuali sia per le società è stata nuovamente prevista la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e cioè
• i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
• le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.
I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2015 e, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2016.
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 16%, per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili; l’imposta deve essere versata in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2016.
I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:
• in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita;
• ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall’inizio del quarto esercizio successivo.

Note di variazione IVA

Nel caso in cui un cliente fosse stato assoggettato a una procedura concorsuale aperta successivamente al 31.12.2016, la legge di stabilità per il 2016 aveva anticipato la possibilità di emettere la nota di variazione IVA al momento di apertura della procedura stessa.
Tale possibilità è stata abolita dalla legge di bilancio per il 2017 e, anche per le procedure aperte dopo il 31.12.2016, la nota di variazione potrà essere emessa solo nel momento in cui la procedura concorsuale si dimostri infruttuosa.

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