Legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) – IMU e TASI

Illustriamo le principali novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 in materia di IMU e TASI, entrate in vigore il primo gennaio di quest’anno.

IMU su immobili concessi in comodato ai parenti

L’IMU sulle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori / figli), che le utilizzano come abitazione principale, è ridotta del 50% a condizione che:

  1. l’unità immobiliare non sia accatastata in categoria A/1, A/8 e A/9;
  2. il contratto di comodato sia registrato;
  3. il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non accatastato in categoria A/1, A/8 e A/9.

IMU su terreni agricoli

I terreni agricoli sono esenti da IMU nei seguenti casi:

  • terreni ubicati nei Comuni montani, come individuati nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.06.1993;
  • terreni ubicati nei Comuni parzialmente montani, come individuati nella medesima circolare; in tal caso l’esenzione opera solo se il terreno è ubicato nella parte del territorio comunale qualificata come montana;
  • terreni ubicati nei Comuni delle isole minori;
  • terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

IMU su immobili locati a canone concordato

Per gli immobili locati in regime di canone concordato (legge 09.12.1998, n. 431) l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

TASI su abitazione principale

L’abitazione principale è esonerata dal pagamento della TASI, a condizione che non sia accatastata in categoria A/1, A/8 e A/9.

L’esonero vale anche per chi dispone dell’abitazione principale in forza di un contratto di locazione o di comodato (fermo restando l’obbligo di pagamento a carico del proprietario, per la quota di sua competenza).

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