Decreto fiscale 2016 (d.l. 193/2016) – nuovi adempimenti

Con d.l. 193/2016 sono stati fortemente modificati, a partire dal 2017, gli adempimenti fiscali delle imprese e dei professionisti.
Sono stati introdotti:
• la comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute; i dati dovranno essere trasmessi in forma analitica, secondo le modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e comprenderanno almeno: i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta e la tipologia dell’operazione;
• la comunicazione periodica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA.
Entrambe le comunicazioni hanno cadenza trimestrale, con le seguenti scadenze:
• I trimestre 31 maggio
• II trimestre 16 settembre
• III trimestre 30 novembre
• IV trimestre 28/29 febbraio dell’anno successivo
Solo per il 2017 e solo per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, la comunicazione relativa al primo semestre dovrà essere effettuata entro il 25.07.2017.
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è prevista una sanzione di € 2,00 per ogni fattura, con un massimo di € 1.000,00 per ciascun trimestre. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione deo dati contabili delle liquidazioni periodiche, la sanzione va da € 500,00 a € 2.000,00.
La dichiarazione IVA, a partire da quella relativa al 2017, dovrà essere trasmessa tra il primo febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo. La dichiarazione relativa al 2016 dovrà invece essere trasmessa entro il 28.02.2017.
In conseguenza dei nuovi adempimenti sono stati aboliti:
• lo “spesometro” annuale, a partire da quello relativo al 2017; rimane quindi dovuto quello relativo al 2016, da trasmettere nell’aprile 2017;
• la presentazione dei modelli INTRA per gli acquisti di beni e servizi da soggetti aventi sede in altri Paesi dell’Unione Europea effettuati a decorrere dal 01.01.2017; rimane invece dovuta la presen-tazione dei modelli INTRA relativi alle operazioni attive (cessioni di beni e a prestazioni di servizi nei confronti di soggetti aventi sede in altri Paesi dell’Unione Europea);
• la comunicazione “black list”, già a decorrere da quella relativa al 2016;
• la comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici di San Marino, a decorrere dal 01.01.2017.

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